Normativa
La circolazione dei veicoli sul territorio Italiano è regolamentata dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada.
- D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
- Decreto legge 69/2013, art. 20
- D. Lgs. n. 248 del 31 dicembre 2007 – (Legge Finanziaria) convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973
Pagamento della sanzione
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell’art. 202 C.d.S.
Per talune violazioni, se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della notificazione, l’importo è ridotto del 30%.
Nell’atto e all’interno dell’area riservata sono indicati gli importi dovuti.
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto oppure effettuato in ritardo è considerato in acconto all’importo massimo previsto per la completa estinzione del debito che sarà richiesto con successivi solleciti e diffide legali, oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
La sanzione può essere pagata mediante una delle seguenti modalità:
- Tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT04k0760113300000014231617
- Attraverso i sistemi di pagamento telematici disponibili nell’Area Riservata
IMPORTANTE: Non si accettano pagamenti con assegno bancario.
Comunicazione dati conducente
Per alcune violazioni al Codice della Strada è necessario che sia identificato il conducente del veicolo al momento della violazione.
Per tale ragione è necessario, ove espressamente richiesto nell’atto notificato, compilare il modulo di identificazione da trasmettere, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del verbale, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- presentandosi presso il Front Office della Polizia Locale Cagli;
- tramite raccomandata A/R compilando il modulo allegato al verbale a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore;
- accedendo alla propria Area Riservata attraverso la funzione “upload documenti”;
- inoltrando la dichiarazione e i relativi allegati da un indirizzo PEC al nostro indirizzo di posta elettronica certificata comune.cagli.poliziamunicipale@emarche.it.
I dati del conducente deve essere prodotta anche se il conducente ed il proprietario sono il medesimo soggetto nonché anche nel caso in cui sia proposto ricorso avverso il verbale.
IMPORTANTE: la mancata o tardiva trasmissione del modulo rappresenta un ulteriore violazione che verrà contestata con separato verbale da pagarsi secondo le medesime modalità.